Modifiche ai Contratti TLC, non occorre il consenso dei Clienti.

Il Tar del Lazio con Sentenza 12421/2016 ha parzialmente accolto il ricorso presentato da alcuni Operatori di TLC per l’annullamento della delibera n. 519 del 5 ottobre 2015 dell’Agcom, di approvazione del “Regolamento recante disposizioni per la tutela dell’utenza in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.

Nello specifico il TAR ha disposto  l’annullamento dell’art. 6 comma 1 nella parte in cui prevede che gli Operatori possano modificarele condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo”.

Il Tribunale Amministrativo  ha cioè riconosciuto che il cd. ius variandi di cui all’art,. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche  (e art 20 comma 2, Direttiva 2002/22/CE), cioè il diritto degli operatori di modificare in ogni tempo le condizioni contrattuali (con l’obbligo di preavviso di 30 giorni e contestuale possibilità all’utente di recedere), non può essere limitato dall’AGCOM che avrebbe, attraverso il Regolamento citato,  limitato o condizionato la facoltà degli Operatori di  modificarle.

La Terza sezione del Tribunale conferma così che non spetta all’Authority intervenire su tale tema considerata l’esistenza di norme di rango superiore e prevalenti.

I Giudici Amministrativi hanno invece ritenuto infondata la restante parte del ricorso nella quale si contestavano, tra gli altri, gli articoli del Regolamento che prevedevano che i contratti non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi e che in caso di disdetta, l’Operatore non addebita all’utente alcun corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, se non eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale, purchè preventivamente comunicati.

Avv. Vincenzo Gallotto

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