Premessa

Il DPCM del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, ha avuto un notevole impatto anche sul trattamento dei dati personali particolari, quelli relativi alla salute degli interessati. La situazione di emergenza sanitaria, dovuta al Coronavirus, determina, in questi giorni, un’attività di trattamento dati che, fino a poco tempo fa, poteva essere considerata come un’ipotesi quasi remota, ossia quella prevista dall’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento (UE) 2016/679 che testualmente recita: «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale».

Se da una parte l’emergenza sanitaria necessita di un trattamento per così dire eccezionale dei dati particolari relativi alla salute degli interessati, dall’altro le autorità competenti hanno ritenuto di dover disciplinare anche il trattamento in questione soprattutto negli ambienti lavorativi, attraverso intese tra organizzazioni datoriali e sindacali e attraverso l’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio (art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020).

Ed infatti Il 14 marzo 2020, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo presso la Presidenza del Consiglio un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (https://www.cisl.it/notizie/comunicati-stampa/15467-coronavirus-sottoscritto-protocollo-governo-sulle-misure-di-contrasto-per-limtare-il-contagio-nei-luoghi-di-lavoro.html).

Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro: impatto sulla Privacy dei lavoratori

Il protocollo da un punto di vista generale consente alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per quel che qui ci interessa, nel protocollo si stabilisce la possibilità di trattamento dati relativamente ai rischi Covid-19 definendo infatti, la possibilità negli ambienti di lavoro di:

  • Misurare la temperatura corporea
  • Redigere una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19

Il protocollo di sicurezza definisce, quindi, la possibilità di raccolta e trattamento dei dati personali relativamente a:

  • Stato di salute: il lavoratore deve informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
  • Misurazione temperatura corporea: il personale, i fornitori e gli addetti alle pulizie prima di accedere al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e dotate di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Secondo quanto definito dal protocollo di regolamentazione negli ambienti di lavoro, è possibile rilevare la temperatura corporea a dipendenti, fornitori, manutentori e addetti alla pulizia.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi di quanto previsto dalla disciplina privacy vigente (Regolamento Privacy UE 2016/679 – GDPR).

Misure adeguate al Trattamento dei dati personali negli ambienti di lavoro alla stregua del Protocollo e della normativa sul trattamento dei dati personali

Ai fini di una maggior tutela degli interessati oggetto del rilevamento dei dati personali, si suggerisce ai titolari del trattamento di:

  • Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
  • Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.

  • Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”). È necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, fornita idonea informativa, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali sopra descritte.

Share
CategoryNews

© 2017 Studio Legale Gallotto | Note Legali | Privacy Policy

logo-footer