La norma
L’articolo 24 della Legge Europea, approvata ieri in via definitiva dalla Camera dei Deputati, prevede l’estensione dei termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, esclusi i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione da parte degli operatori medesimi, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, telefonico o telematico.
La norma non prevede un regime transitorio, pertanto sarà vigente con l’entrata in vigore del provvedimento, vale a dire 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I tempi di conservazione sono quindi fissati a 72 mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni), che prevede invece un obbligo di conservazione di 24 mesi per il traffico telefonico, 12 mesi per il traffico telematico e 30 giorni per le chiamate non risposte.

I termini di conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico erano già stati temporaneamente estesi dal DL n.7 del 2015 recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo e prorogati dal DL n. 210 del 2015 (Proroga termini). In particolare, la norma introdotta con il DL Antiterrorismo prevedeva la conservazione da parte del fornitore dei dati relativi al traffico telefonico e telematico effettuato a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2016, termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2017.
La norma, inserita in Aula alla Camera con un emendamento a firma Verini (PD) è volta a garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell’accertamento e della repressione dei reati di natura terroristica, stragista, associativa e di contrabbando, per quest’ultima fattispecie limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalla legge (gravi reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale).
La norma è inoltre attuativa della direttiva 2017/541/UE, volta innanzitutto a far fronte ai fenomeni dei foreign fighters e del finanziamento al terrorismo.

Nel merito, la direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche. La direttiva qualifica come reato: i viaggi a fini terroristici, per contrastare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri; l’organizzazione e l’agevolazione di tali viaggi, anche tramite sostegno logistico e materiale, come l’acquisto di biglietti o la pianificazione di itinerari; la partecipazione a un addestramento a fini terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze nocive o pericolose, il fatto di fornire o raccogliere capitali, con l’intenzione o la consapevolezza che tali capitali saranno utilizzati per commettere reati di terrorismo o connessi. Inoltre, impone agli Stati di adottare le sanzioni e le misure di contrasto necessarie.
Le Critiche
La norma è stata duramente criticata dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che ha sollevato la sua perplessità in merito all’impostazione dell’intervento, che si porrebbe in palese contrasto con l’ordinamento e la giurisprudenza dell’Unione Europea. In particolare, le norme e la giurisprudenza europea precludono una raccolta indiscriminata dei dati di traffico telematico e telefonico in quanto non proporzionata alle esigenze investigative. La sorveglianza può invece fondarsi solo sul criterio della proporzionalità, vale a dire su requisiti individualizzanti che restringano il campo solo a soggetti coinvolti in attività criminose o a specifici luoghi nei quali siano emersi particolari esigenze investigative.

Share
CategoryNews

© 2017 Studio Legale Gallotto | Note Legali | Privacy Policy

logo-footer